ecm per i fisioterapisti

Indice

Quanti crediti ECM devo acquisire nel nuovo triennio 26-28?

Il nuovo triennio ECM 2026-2028 decorre ordinariamente dal 1° gennaio 2026 con l’obbligo di raggiungere 150 crediti in 3 anni.

L’avvio del triennio ECM 2026–2028 è un’occasione per pianificare l’aggiornamento professionale, recuperare eventuali crediti arretrati dei trienni precedenti e costruire un percorso coerente con l’attività svolta.  

*Proroga triennio 2023–2025
Il termine per l’assolvimento dell’obbligo ECM relativo al triennio 2023–2025 è prorogato al 31 dicembre 2028. La possibilità di spostamento dei crediti è consentita fino al 30 giugno 2029.

Posso usufruire di Bonus?

Il Dossier Formativo Individuale, sviluppato da AGENAS e disciplinato dalla Deliberazione CNFC n. 03/2025, è uno strumento di pianificazione che consente di:

  • definire obiettivi formativi personalizzati (tecnico-professionali, di processo, di sistema);
  • monitorare i progressi nel tempo;
  • partecipare a percorsi di gruppo;
  • gestire in modo ordinato il recupero dei crediti;
  • accedere ai meccanismi premiali previsti dal sistema ECM.

Per il triennio 2026–2028 il Dossier può essere costruito esclusivamente negli anni 2026 e 2027. Nel 2028 non sarà più possibile attivarlo.

Crearlo all’inizio del triennio significa distribuire la formazione lungo l’intero ciclo ed evitare accumuli e ritardi, trasformando l’ECM da obbligo normativo a reale opportunità di crescita professionale.

Per il triennio 2026-2028 si applicano le riduzioni dell’obbligo formativo previste dalla delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 24 aprile 2024 in materia di “vaccini e strategie vaccinali”, dall’art.3 della delibera del 3 luglio 2025 in materia di “crediti compensativi”, dalla delibera del 20 novembre 2025 in materia di “Dossier formativo” e dal paragrafo 1.1 n.1) e 2) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.

Ai professionisti sanitari che acquisiscano crediti in materia di vaccini e strategie vaccinali viene attribuito un bonus, per il triennio 2029-2031, pari al numero di crediti effettivamente conseguiti nel triennio 2026-2028 su tale tematica, fino a un massimo di 10 crediti. (Delibera 1/2026)

Nei trienni precedenti ho acquisito più crediti del necessario: posso utilizzarli nel triennio in corso?

In base alla Delibera n. 1/2025 del 3 luglio 2025 è possibile, ove previsto, effettuare lo spostamento di crediti al triennio 2020–2022. Il termine ultimo per farlo è il 30 giugno 2026.

Il triennio 2026–2028 rappresenta l’ultima possibilità normativa per completare eventuali debiti formativi dei trienni precedenti.
Tutti i crediti mancanti dovranno essere acquisiti entro il 31 dicembre 2028.

Come posso verificare la mia situazione?

L’anagrafe dei crediti di ogni professionista sanitario è gestita dal Co.Ge.A.P.S., l’ente preposto alla certificazione dei crediti ECM. È possibile iscriversi all’anagrafe Co.Ge.A.P.S. tramite il portale https://application.cogeaps.it accedendo con SPID/CIE.

L’accesso alla posizione permette di verificare:

  • la certificabilità del triennio;
  • la corretta contabilizzazione dei crediti;
  • eventuali esoneri/esenzioni;
  • la presenza di crediti mancanti.

Cosa è previsto in caso di mancato rispetto dell'obbligo formativo?

Dal 1° gennaio 2029 gli Ordini professionali procederanno senza ulteriori deroghe alla verifica delle posizioni individuali.

Il completamento dell’obbligo ECM è condizione essenziale per:

  • esercitare regolarmente la professione;
  • avere la copertura assicurativa;
  • tutelare con coscienza i pazienti.

 

Il Decreto Ministeriale n. 232/2023 ha introdotto la soglia del 70% dei crediti ai fini del mantenimento della polizza assicurativa; resta tuttavia necessario il completamento del 100% dei crediti ai fini ordinistici.

L’attività di tutoraggio individuale dà diritto a crediti ECM?

I professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio individuale in ambito universitario e nei corsi di formazione specifica in medicina generale seminariali o pratiche, maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività.

Sono compresi in tale riconoscimento, altresì, le seguenti figure:

  • i Coordinatori/direttori delle attività professionalizzanti dei corsi delle professioni sanitarie:
  • Laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509; Decreto Il dicembre 1998, n.509; Laurea triennale, laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004 n. 270 e successive modifiche ed integrazioni.
  • È parimenti inclusa la partecipazione ai tirocini pratico-valutativi in seno ai corsi di laurea abilitanti.
  • il direttore del coordinamento e il direttore delle attività didattiche integrate, seminariali o pratiche nei corsi di formazione specifica in medicina generale.

Si precisano, altresì alcuni aspetti premettendo che qualsiasi procedura deve salvaguardare l’autonomia dell’Ateneo:

  • Ogni Ateneo ha un proprio regolamento che va rispettato;
  • La nomina del tutor di tirocinio è a carico del Consiglio didattico o del Presidente del CdL in accordo con il Direttore delle attività formative;
  • Questi ultimi attestano l’attività di tutoraggio semestrale o annuale a seconda dell’organizzazione e del regolamento dell’Ateneo;
  • La certificazione firmata viene caricata sulla piattaforma Co.Ge.A.P.S;
  • Il rapporto è generalmente di 1 tutor ogni 2 studenti.

L’autoformazione: in cosa consiste e come riconoscerne i crediti ECM

L’attività di autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie, manuali tecnici per attrezzature di alto livello tecnologico e ogni altra fonte necessaria alla preparazione per l’iscrizione negli elenchi ed albi ministeriali non accreditati come eventi formativi ECM.

Per il triennio formativo in corso il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale, ivi includendo l’attività di studio finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione valutando, sulla base dell’impegno orario autocertificato dal professionista, il numero dei crediti da attribuire.

Rimane ferma la facoltà di Federazioni, Ordini, di prevedere ulteriori tipologie di autoformazione sulla base delle esigenze delle specifiche professioni.
(Fonte: age.na.s.)

17/06/2022 – Delibera in materia di “Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica (Regolamento EU n. 536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, Dlgs 52/2019 e del DM 30 novembre 2021 art. 7)”

La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione dell’ 8 giugno 2022, ha approvato la delibera in materia di “Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica (Regolamento EU n. 536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, Dlgs 52/2019 e del DM 30 novembre 2021 art. 7)”.

Come sono regolamentati i Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica?

I corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica devono essere erogati da:

  • Strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate;
  • Strutture sanitarie e sociosanitarie private i cui corsi sono validati da società scientifiche;
  • Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS);
  • Società scientifiche.

 

I programmi dei suddetti corsi devono essere coerenti alle Linee Guida sulle Good Clinical Practice e i corsi devono prevedere un test finale di verifica dell’apprendimento. I professionisti sanitari che partecipano ai corsi formativi, con evidenza del superamento del test finale, hanno facoltà di chiedere il riconoscimento di 1 credito per ogni ora di frequenza. La richiesta del riconoscimento di tale attività, sulla base dell’impegno orario autocertificato e del superamento del test, deve avvenire tramite il portale o l’APP del Co.Ge.A.P.S. L’ammontare dei crediti per la frequenza ai suddetti corsi contribuisce al soddisfacimento dell’obbligo formativo limitatamente al 20% del! ‘obbligo individuale triennale. I Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica (Regolamento EU n.536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, Dlgs 52/2019 e del DM 30 novembre 2021 art 7) saranno riconosciuti nel! ‘ambito della Formazione individuale a decorrere dal triennio 2020/2022. La disposizione si applica ai soli corsi aventi data inizio evento a partire dall’1 gennaio 2020.

(Fonte: age.na.s.)