Ordine Fisioterapisti Bologna Ferrara
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libera professione

Indice

Libera Professione

Il Fisioterapista abilitato alla professione esercita autonomamente e responsabilmente la propria attività libero-professionale (D.M. n.741/94, 168/96; Leggi n.573/96, 42/99, 251/00). Per professionisti abilitati si intendono i Laureati in Fisioterapia, e titoli equipollenti ed equivalenti regolarmente iscritti agli Ordini della Professione Sanitaria di Fisioterapista (D.M. n. 183/22). In questa sezione sono reperibili le informazioni e i relativi obblighi normativi relativi allo svolgimento dell’attività in regime di Libera Professione.

Studio professionale del Fisioterapista

Lo Studio Professionale del Fisioterapista è il luogo fisico in cui il professionista abilitato, in forma singola o associata esercita la propria attività di libero professionista sanitario. Di seguito le tipologie di studio professionale. Per ulteriori informazioni è consigliabile consultare il regolamento d’igiene nel sito internet del comune dove si intende aprire lo studio professionale

Tipologie di Studio Professionale

  • Studio Professionale
    Lo studio professionale è il luogo fisico in cui il professionista abilitato esercita la propria attività di libero professionista sanitario, in forma singola o associata.
    La caratteristica dello Studio Professionale è la prevalenza dell’attività professionale su quella organizzativa.
  • Studio Associato
    Per Studio Associato si intende l’insieme di più professionisti in possesso di Partita IVA unica. È lo Studio Associato a emettere fattura ai pazienti ed a sostenere le spese.
    La caratteristica dello Studio Associato è una struttura organizzativa semplice. Qualora la struttura si trasformasse in una organizzazione complessa, ricadrebbe nella tipologia dell’ambulatorio: in questo caso occorrerebbe l’autorizzazione sanitaria e un medico specialista in veste di Direttore Sanitario.
  • Polistudio
    Per Polistudio si intende, secondo l’attuale normativa regionale in materia di studi professionali sanitari (Delibera di Giunta Regionale n. 1156 (1) del 21 luglio 2008), l’esercizio della professione di più professionisti all’interno dei medesimi spazi, mantenendo autonomia organizzativa e fiscale. Ogni professionista può lavorare liberamente nel proprio studio professionale; i professionisti possono condividere: sala d’attesa, servizio igienico per gli utenti e accettazione.
    Nella tipologia Polistudio NON è possibile:
    • il coordinamento delle attività sanitarie e professionali
    • una gestione unitaria delle prestazioni sanitarie
    • l’utilizzazione comune di un unico apparato amministrativo/gestionale Qualora si verificasse quanto sopra si identificherebbe un’organizzazione complessa, situazione compatibile solo con un regime autorizzativo (poliambulatorio) con conseguente autorizzazione sanitaria e medico specialista in veste di Direttore Sanitario.

Pubblicità sanitaria

Riguardo al tema “pubblicità sanitaria” dal 1° Gennaio del 2019 è fatto divieto ai fisioterapisti di pubblicare “comunicazioni informative” aventi contenuti “di carattere suggestivo e promozionale” (Legge di Bilancio 2019, art. 1, comma 525).
Le suddette comunicazioni potranno “contenere unicamente le informazioni (di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248 ) funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria”.

Sistema tessera sanitaria

Si rammenta che il professionista (fisioterapista) ha l’obbligo di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche (D.M. Economia e delle Finance del 22 novmebre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284)
https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/it/professionisti-sanitari-operatori

Detraibilità spese sanitarie

Si ricorda che “…le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel DM 29 marzo 2001 (in cui è compreso il fisioterapista), sono detraibili anch’esse senza necessità di una specifica prescrizione medica ma solo se pagate con metodo tracciato. (Circolare 7/E dell’Agenzia delle Entrate pubblicata il 27 aprile 2018)
Il metodo tracciato per la detrazione introdotto dalla legge di bilancio con successiva modifica DL Milleproroghe, fa partire dal 01/04/20 l’obbligo di pagamenti tracciabili per la detrazione delle fatture sanitarie.

Obbligo del POS

Decreto Fiscale 2020 e novità definitive approvate con la legge di conversione, numero 157 del 19 dicembre 2019, che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24 dicembre 2019.

Indennità di malattia liberi professionisti

In caso di un evento di malattia che determini una temporanea incapacità lavorativa o di una degenza ospedaliera, gli iscritti alla Gestione Separata INPS hanno diritto a un’indennità economica. L’indennità spetta ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Il numero di giorni indennizzabili in uno stesso anno solare non può superare il limite massimo di 61 giorni (circolare INPS 16 aprile 2007, n. 76).
La tutela della indennità di malattia è esclusa per gli eventi di durata inferiore a quattro giorni (primi tre giorni “franchigia”). L’indennità per degenza ospedaliera spetta per tutte le giornate di ricovero fino a un massimo di 180 giorni nell’anno solare, compresi i giorni di day hospital.
Per avere diritto all’indennità di malattia, il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal medico curante che provvede a trasmetterlo telematicamente all’INPS.
Anche per i certificati di ricovero e di malattia rilasciati da parte delle strutture ospedaliere è previsto l’invio telematico.
I lavoratori iscritti alla Gestione separata, per ottenere il pagamento dell’indennità, devono presentare alla struttura INPS di appartenenza anche una domanda di prestazione.
La domanda deve essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato (circolare INPS 6 APRILE 2012, N.52).
https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.schede-servizio-strumento.schede-servizi.malattia-e-degenza-ospedaliera-per-iscritti-alla-gestione-separata-50086.malattia-e-degenza-ospedaliera-per-iscritti-alla-gestione-separata.html

Indennità di maternità e paternità

Il servizio permette di chiedere l’indennità per maternità/paternità. L’indennità è riconosciuta alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata non pensionati e non iscritti ad altre forme previdenziali.
La tutela della maternità si sostanzia in un’indennità economica riconosciuta alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata durante la gravidanza e il puerperio, a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
Se la madre non può beneficiare della maternità, la tutela spetta al padre (congedo di paternità).
Il diritto all’indennità è previsto anche in caso di adozione o affidamento preadottivo di minori.

Documenti per la libera professione

L’Ordine dei Fisioterapisti di Bologna-Ferrara mette a disposizione la modulistica riguardante l’informativa sull’utilizzo dei dati personali, il modulo per il consenso al trattamento dei dati e quello per il consenso al trattamento fisioterapico a supporto dell’attività dei fisioterapisti libero professionisti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

  • Linformativa è un documento da far consultare (esponendolo, consegnandolo o inviandolo per via telematica) per informare il paziente sulle disposizioni di legge e sulle modalità di gestione  e conservazione dei dati raccolti 
  • Il consenso al trattamento dei dati personali raccoglie la firma necessaria per esprimere il consenso agli usi elencati nel modulo dell’informativa. Secondo il provvedimento n.55 del 7 marzo 2019 il professionista sanitario, soggetto al segreto professionale, non deve più richiedere  il consenso del paziente per i trattamenti necessari alla prestazione sanitaria richiesta dall’interessato
  • Il consenso al trattamento fisioterapico è il documento attraverso cui il paziente esprime la propria adesione al percorso proposto dal fisioterapista 
Scarica i moduli dalla pagina Certificati e modulistica