Comunicazione Sentenza TAR Lazio 9396/2026

Pubblicato il 24 Giugno, 2026

In merito alla sentenza del TAR LAZIO 9396/2026, contro il diniego opposto dal Presidente FNOFI alla richiesta di alcuni OFI, tra cui l’Ordine dei Fisioterapisti di Bologna e Ferrara, di convocazione straordinaria del Consiglio Nazionale, comunichiamo che il TAR ha chiaramente affermato che una richiesta di convocazione presentata nel rispetto delle norme regolamentari e sottoscritta dal numero di componenti previsto dall’ordinamento, non prevede la possibilità che il Presidente federale possa effettuare una valutazione preventiva sul merito delle motivazioni che hanno determinato tale richiesta. Infatti, secondo il Tribunale amministrativo, il diniego di convocazione è risultato illegittimo proprio perché fondato su una valutazione che eccede i poteri attribuiti alla Presidenza dall’attuale quadro regolamentare. 

Proprio credendo nell’illegittimità del diniego, il nostro Ordine era stato tra i firmatari del ricorso. La sentenza chiarisce, inoltre, che eventuali valutazioni sulla competenza del Comitato Centrale rispetto a specifiche materie non incidono sul distinto diritto di richiedere e ottenere la convocazione del Consiglio Nazionale, diritto che deve essere garantito secondo le modalità previste dall’ordinamento professionale.

Per maggiore trasparenza, si riportano di seguito alcuni stralci della sentenza:

(…)“Il ricorso è stato per il primo assorbente motivo di censura nei sensi di cui alla motivazione, ritenendo con riferimento agli artt. 8 e 9 del regolamento FNOFI richiamati nel ricorso, che “il Presidente [FONOFI]- ricevuta la richiesta di convocazione proveniente da un numero di componenti del CN conforme alla norma e completa dell’indicazione degli argomenti proposti da inserire all’ordine del giorno - è obbligato a indire l’adunanza straordinaria nel termine temporale indicato, senza potere previamente valutare nel merito la richiesta stessa con specifico riferimento alla riconducibilità delle questioni sollevate alle attribuzioni del CN.

In tal senso depone sia utilizzo dell’espressione “è tenuto” sia l’espressa previsione della sostituzione del Presidente ai fini della convocazione da parte degli organi competenti, nel caso in cui questi non provveda; né, nella richiamata normativa regolamentare, anche considerata nel suo complesso, si rinvengono elementi che consentano di addivenire all’indicata conclusione, non potendosi in tal senso, da un lato, interpretare il riferimento all’obbligo da parte dei proponenti di indicare espressamente gli argomenti da portare all’ordine del giorno, in mancanza della specifica attribuzione al Presidente del potere di sindacare l’ammissibilità dei predetti argomenti alla luce delle attribuzioni del CN e, dall’altro, ritenere il predetto potere presidenziale implicitamente previsto dalla mera specifica attribuzione delle singole competenze al CN e al Comitato.

Nei predetti sensi e per il predetto assorbente motivo, il provvedimento è, pertanto, illegittimo, atteso che il Presidente non avrebbe potuto denegare la convocazione dell’adunanza straordinaria nella ricorrenza dei due soli presupposti individuati dalle norme regolamentari richiamate, ossia la provenienza dall’indicato numero minimo di componenti del CN nonché l’indicazione puntuale degli argomenti da inserire all’ordine del giorno” (…)